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In alcuni paesi l'uso del Factoring è accompagnato da una serie di strumenti giuridici organici; in altri invece l'operazione non ha ancora avuto un suo concreto riconoscimento, tanto che il rapporto tra Factor e imprese deve far riferimento a figure giuridiche preesistenti.
L'esperienza italiana fino al 1991 rientrava in tale ambito, poichè l'unico strumento giuridico disponibile era costituito dall'insieme degli artt.1260 e seguenti del Codice Civile e, per quanto riguarda la disciplina della cessione del credito nei confronti degli Enti Pubblici, dal Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 (articoli 69 e 70).
Il riconoscimento normativo si è avuto con l'approvazione della Legge N. 52/1991 del 21 Febbraio 1991, che ha regolato giuridicamente l'acquisto professionale di crediti pecuniari di impresa verso corrispettivo; segnaliamo, tra le norme più significative di tale legge, quelle che riguardano la possibilità di acquistare crediti futuri e quelle aventi ad oggetto l'opponibilità della cessione ai terzi.
Art. 69, Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923
Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento. La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. Potrà, per altro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54, lettera a). Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio. I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge. Nessun impedimento può essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide. Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.
Art. 70, Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923
Gli atti considerati nel precedente articolo 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare. Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse. Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima.
Art. 9 allegato E Legge 20 marzo 1865 n. 2248
Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata.
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